Istruzione parentale
La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l’articolo 34 della Costituzione.
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzio-
ne parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indi-
cano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. I geni-
tori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigen-
te scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegna-
mento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A ga-
ranzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.